VERIFICA FISCALE: ESAME SUPERATO.

VERIFICA FISCALE: ESAME SUPERATO.

Luca Mattonai presenta la Case History di una società sportiva dilettantistica che, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza, è stata accusata di infedele dichiarazione dei redditi (Irap) e omessa presentazione della dichiarazione IVA. In sede giudiziale, il contenzioso si è risolto positivamente.

 

Nell’aprile del 2015, l’Agenzia delle Entrate, specificatamente un Ufficio provinciale del territorio toscano, operò un controllo riguardante la Società SportivaDilettantisticaGamma S.R.L., di cui Mario Bianchi (riferimenti e nomi di fantasia) era al tempo il Legale Rappresentante…..

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Mancato riconoscimento dell’attività sportiva.

In primo luogo, il CT si è speso nell’esame del testo della relazione dell’Agenzia delle Entrate, con- testandone, dove lo ritenevamo necessario, le varie argomentazioni che puntavano a disconoscere l’assistita come Società Sportiva Dilettantistica. Secondo l’Agenzia delle Entrate, all’interno della Gamma S.R.L. non si sarebbero svolte le classiche attività di Società Sportiva Dilettantistica, come i classici “tornei amatoriali o altri tipi di gare”, bensì “corsi esclusivamente per benessere fisico” e “corsi che non hanno finalità agonistica, ma solo di benessere fisico” (dalla relazione dell’Ufficio). Il CT ha provato a contestare queste affermazioni, facendo notare le varie ragioni per le quali, a suo avviso, l’attività praticata all’interno della Gamma S.R.L. poteva essere classificata proprio come Attività Sportiva Dilettantistica. Infatti, la Federazione Italiana Pesistica (FIPE), ufficialmente riconosciuta dal CONI, prevede anche l’organizzazione di attività di fitness e benessere fisico (wellness), così come praticate all’interno delle strutture della Gamma S.R.L…

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Errata ricostruzione dell’iva non versata e non dichiarata.

Detto ciò, è stato quindi interesse dei membri del Comitato Tecnico di Parte evidenziare, secondo la loro opinione, in che modo l’Agenzia delle Entrate abbia ricostruito l’ammontare di IVA non versata da parte della Società. Nel far questo, hanno prima di tutto ritenuto necessario sottolineare come la mancata presentazione della Dichiarazione IVA non sia avvenuta per fini fraudolenti…

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Conclusioni.

La sentenza di assoluzione evidenzia come l’accurata relazione tecnico-contabile del CT sia riuscita a dimostrare che l’IVA evasa è sotto la soglia di punibilità, ma dispiace che non sia passato il principio che il Legale Rappresentate della Società Sportiva Dilettantistica non abbia agito con intenti fraudolenti quando non ha presentato la dichiarazione IVA e come non sia corretto, almeno per un aspetto penale, tenere in considerazione, ai fini dell’IVA dovuta, somme non realmente incassate, ma frutto di conteggi matematici o induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

Luca Mattonai è Tributarista, e legale rappresentante dello Studio Mattonai di Bientina (PI), che fornisce assistenza per la costruzione e gestione di ogni tipo di azienda e  società sportiva.

Clicca qui sotto per scaricare l’Articolo di Luca Mattonai pubblicato sulla rivista di settore IL NUOVO CLUB n.167. 

Il Nuovo Club 167 articolo Mattonai-1_compressed (1)

 

 

 

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